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INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI IDRAULICI, CARPENTERIA E INSTALLAZIONE MACCHINARI PER “AMPLIAMENTO- ADEGUAMENTO AREA FANGHI - FASE 4” PRESSO POLO ECOLOGICO DI PINEROLO

Soggetto aggiudicatore: Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI IDRAULICI, CARPENTERIA E INSTALLAZIONE MACCHINARI PER “AMPLIAMENTO- ADEGUAMENTO AREA FANGHI - FASE 4” PRESSO POLO ECOLOGICO DI PINEROLO
Tipologia di gara: Procedura Negoziata
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 192.503,93 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 190.000,00 €
Oneri: 2.503,93 €
CIG: 8623727CA3
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Acea Pinerolese Industriale SPA - APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Aggiudicatario : CONSORZIO STABILE CAMPANIA
Data di aggiudicazione: 07 aprile 2021 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 143.958,93 €
Data pubblicazione: 09 febbraio 2021 0:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 18 febbraio 2021 12:00:00
Data scadenza: 22 febbraio 2021 12:00:00
Numero invitati: 25
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Economica:
Per richiedere informazioni: Per delucidazioni di carattere generale che non variano la natura della procedura di gara è possibile invece contattare l’Ufficio Appalti ai seguenti n. 0121/236225 – 233 – 257 – 292 - 312.

Si fa presente che tutta la documentazione che verrà prodotta dall'operatore partecipante (compresi i documenti redatti dalle società mandanti in caso di raggruppamenti e/o subappaltatori), dovrà obbligatoriamente essere firmata digitalmente (per maggiori informazioni vedere lettera di invito/disciplinare).

 

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
ESITO DI GARA 14 aprile 2021 12:39:33 Atti di aggiudicazione
DETERMINA A CONTRARRE 22 febbraio 2021 13:39:02 Determina a contrarre

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

In relazione al requisito tecnico-professionale di “qualificazione” richiesto all’art. 7.2 lett. e) della lettera di invito “Spazi confinati, ci sono e nel caso quali sono i certificati o documenti da produrre?

Risposta:

Buongiorno, in relazione al quesito sopra esposto, siamo a comunicarVi in merito ai requisiti di qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati” del DPR 177/2011 che gli stessi dovranno essere dimostrati mediante dichiarazioni e documenti che attestino quanto dichiarato (esempio attestati corsi di formazione degli operai, dimostrazione che almeno il 30% della forza lavoro abbia esperienza triennale nello specifico settore come previsto al comma 1 punto c), nel dettaglio qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva; h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. Cordiali saluti

Chiarimento n. 2

Domanda:

Buonasera, consultando i documenti progettuali abbiamo notato la mancanza del computo metrico estimativo, dove possiamo reperirlo?

Risposta:

Buongiorno, il computo metrico non fa parte della documentazione di progetto, quello richiamato all’art 50 del Capitolato è riferito al PSC ed è il computo dei costi per la sicurezza , elaborato n°IA-VAL-440-PE-RS-401.

Cordiali saluti

Chiarimento n. 3

Domanda:

Buonasera siamo a porre il seguente quesito: - visti gli atti progettuali di gara, come prevede la normativa italiana, dovrebbe anche essere richiesta obbligatoriamente la certificazione N 1090 in merito alle strutture in acciaio presenti nel progetto, ma non abbiamo visto da nessuna parte il riferimento a tale normativa. Questa mancanza da cosa è dettata?

Risposta:

Buongiorno,

a seguito Vostro quesito , siamo a sottolineare che la certificazione UNI EN 1090 interessa i produttori di strutture in acciaio o in alluminio (ad esempio le carpenterie metalliche) che sono obbligati a partire dal 1° luglio 2014 alla marcatura CE secondo la norma UNI EN 1090-1 (Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio), pertanto chi esercita tale lavorazione dovrà rispettare quanto dettato dalla norma.